Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO “ECCOMI”

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – MEZZI

Art. 1  Promossa dal MASCI, è costituita l’Associazione di volontariato: “ECCOMI” – (di seguito indicata con la dizione “Associazione”).

L’Associazione ha carattere ed operatività sia nazionale che internazionale ed opera nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 266/1991.

Art. 2. Essa ha sede principale in Roma, Via G. A. Pasquale 11, con facoltà per il Consiglio Direttivo di costituire altrove Sedi secondarie.

Art. 3. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4. L’Associazione ha per finalità generali:

  • il perseguimento della solidarietà e della convivenza tra i popoli;
  • la piena realizzazione dei diritti fondatali della persona umana;
  • la salvaguardia della vita;
  • la valorizzazione delle risorse umane;
  • la conservazione del patrimonio naturale e culturale;
  • la promozione dei processi di sviluppo locali;

impegnandosi al rispetto delle culture, tradizioni e vocazioni esistenti in ogni luogo in cui essa svolgerà la propria azione.

Scopi precipui dell’Associazione sono:

  • promuovere e perseguire l’educazione, l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita di giovani ed adulti di qualsiasi nazionalità e religione, sia in Italia che all’estero, in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo;
  • facilitare l’inserimento e la permanenza nel lavoro sia dei giovani che degli adulti, in particolare nei Paesi ove giovani ed adulti risiedono o sono presenti, anche promuovendo e collaborando alla realizzazione di iniziative imprenditoriali e artigianali e di quanto altro idoneo al loro sostentamento e al loro sviluppo;
  • promuovere, propagandare e realizzare iniziative di solidarietà anche partecipando ad iniziative promosse e attuate da altri Enti, organizzazioni ed associazioni, purché coerenti con le caratteristiche e le finalità dell’Associazione e in ogni caso non a scopo di lucro;
  • promuovere, propagandare e realizzare iniziative volte a proteggere e sviluppare l’ambiente ed il territorio secondo modalità di intervento ispirate ai principi della sostenibilità e della compatibilità;
  • favorire la conoscenza, la comprensione e la cooperazione tra le generazioni e tra i popoli al fine di promuovere e incrementare la convivenza civile;
  • facilitare e rendere fattibile l’impegno dei propri soci e di quanti altri intendono collaborare con l’Associazione nella realizzazione delle finalità precedenti;
  • in particolare, di portare sostegno allo scoutismo giovanile ed adulto, reputando tale metodo educativo coerente con i valori associativi di solidarietà, di promozione umana, di pace, di rispetto della dignità di ogni uomo e quale occasione concreta per praticare i principi della convivenza civile e della sostenibilità ambientale.

Al fine di conseguire le proprie finalità istituzionali, l’Associazione:

  • sviluppa studi, progetti e programmi per la realizzazione concreta di attività coerenti con le finalità istituzionali generali;
  • si attiva per il reperimento delle risorse necessarie – ivi comprese quelle economiche e finanziarie – nonché alla individuazione delle aree geografiche – sia nazionali che estere – ove svolgere le proprie attività;
  • procede alla fornitura ed alla costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi necessari alla realizzazione dei progetti e dei programmi;
  • partecipa a bandi e gare – sia nazionali che internazionali – atti a permettere la realizzazione di progetti e programmi coerenti con le finalità istituzionali dell’Associazione; a tal fine può promuove e partecipare a Consorzi o altre forma di associazione e cooperazione, anche temporanea, sia in qualità di coordinatore che di componente;
  • promuove l’informazione e la formazione dei propri soci e di quanti altri intendano collaborare con l’Associazione ai fini della migliore realizzazione delle attività programmate e poste in essere, per tutti gli aspetti e i contenuti necessari;
  • procede alla individuazione di organismi di fiducia – pubblici e privati – con cui cooperare nella realtà locale di intervento;
  • promuove, propaganda e realizza iniziative ricreative e sportive a carattere agonistico quale occasione di crescita psico-sociale dei giovani e di educazione alla convivenza;
  • amministra le risorse – di qualsiasi genere – necessarie alla realizzazione efficace ed efficiente dei progetti e programmi attivati e ne cura la destinazione più corretta possibile;
  • verifica, con periodici controlli, il perseguimento degli obiettivi e dei risultati previsti per ogni progetto e/o programma di attività, in particolare con riferimento ai benefici dei destinatari;
  • informa i soci e quanti altri contribuiscono alla realizzazione delle attività istituzionali, attraverso un apposito sistema informativo;
  • può esercitare attività di editoria, con esclusione dell’editoria dei giornali quotidiani in riferimento alla L. 416/1981.

L’Associazione si asterrà da svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5. L’Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri organismi non lucrative di utilità sociale di analoghe finalità istituzionali;
  • l’obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamene connesse.

Art. 6. L’Associazione è democratica e pluralista, e si impegna nella valorizzazione dei principi di eguaglianza, solidarietà, giustizia e sostenibilità ambientale.

Art. 7. L‘Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.   Tra  i  soci  vige  una  disciplina  uniforme  del  rapporto  e delle modalità associative.

Art. 8. L’Associazione, che utilizza in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione l’acronimo ONLUS, privilegia i rapporti con altre Organizzazioni di Volontariato e,  in special modo, le Associazioni e i Movimenti Scout.

Art. 9. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci aderenti. Potrà, ove necessario avvalersi anche della collaborazione di altri volontari o di specifici professionisti esterni all’Associazione, individuando di volta in volta le forme contrattuali più idonee tra quelle previste dalla legislazione vigente.

Art. 10. Allo scopo di realizzare i fini di cui all’Art. 4, l’Associazione si adopererà in particolare per :

  • reperire e gestire le strutture mobili e immobili necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali;
  • svolgere azione di istruzione e di formazione anche di tipo professionale a favore dei beneficiari delle proprie iniziative e dei loro familiari;
  • intraprendere tutte le azioni di reperimento di risorse e di promozione necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali;
  • stipulare convenzioni, affidamenti o accordi di qualsiasi altro tipo, con le strutture pubbliche e private; per lo svolgimento delle attività dall’Associazione e per il suo corretto funzionamento.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 11. Il patrimonio sociale è costituito :

  •  dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  •  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  •  da eventuali erogazioni, donazioni, legati e lasciti destinati ad essere permanentemente impegnati a favore dell’Associazione.

Art. 12. Le entrate dell’Associazione sono costituite :

  •  dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
  •  dalle elargizioni e contributi sia dei socie che di soggetti – individuali o collettivi, pubblici o privati, nazionali o internazionali – esterni all’Associazione;
  •  donazioni e lasciti testamentari;
  •  dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  •  dai proventi derivanti da attività connesse, anche produttive o commerciali, eventualmente poste in essere, purché a carattere marginale;
  •  da contributi esterni;
  •  da rimborsi derivanti da convenzioni;
  •  da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

L’Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dai Soci e da terzi.

L’Associazione può aprire conti correnti bancari e/o postali; non può investire, neppure temporaneamente, le proprie entrate in titoli di qualsiasi tipo e durata, né pubblici né privati.

Art. 13.  L’esercizio finanziario si conclude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e preventivo del successivo esercizio.

L’eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte gratuitamente, salvo rimborso delle spese documentate per l’espletamento di specifici incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.

Soci ed amici

Art. 14. Previa approvazione del Consiglio Direttivo aderiscono all’Associazione, in qualità di Amici, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, le organizzazioni, le associazioni degli immigrati e tutte quelle associazioni che si impegnano a diffondere e sostenere le finalità ed i progetti dell’Associazione e che versano annualmente una quota a partire dalla misura minima deliberata dall’assemblea.

Possono essere soci dell’Associazione esclusivamente le persone fisiche.

I soci, con la loro adesione all’Associazione, si impegnano ad operare ispirandosi ai valori quali l’amore fraterno, la solidarietà verso gli ultimi, i piccoli ed i deboli e nel rispetto delle finalità generali dell’Associazione.

I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle delibere assembleari.

I Soci si distinguono in :

  •  soci fondatori
  •  soci ordinari
  •  soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione della presente Associazione, indicati nell’atto costitutivo ed in calce al presente Statuto.

Sono soci ordinari le persone fisiche la cui domanda, avallata dalla firma di un socio fondatore o di altri due soci ordinari, verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto di tale accettazione la quota di associazione al momento vigente.

Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano concorso in modo significativo al raggiungimento delle finalità dell’Associazione o alla sua promozione. I soci onorari saranno nominati dal Consiglio Direttivo ed hanno facoltà di partecipare alla vita dell’Associazione quali soci.

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di importo e  secondo le modalità  decise dall’Assemblea.

Sono soci dell’Associazione, per la durata del loro incarico, i Segretari Regionali del Masci o loro delegati che ne facciano richiesta: in tutti gli altri casi l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci restano tali fino a che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni. Le dimissioni, presentate entro il 30 Ottobre di un anno, valgono dall’inizio dall’anno successivo.

La qualità di socio si perde inoltre per decesso, per morosità, indegnità o incompatibilità con le finalità e lo spirito dell’Associazione. L’esclusione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione favorisce la formazione di gruppi regionali attraverso i quali i soci di una regione possono organizzarsi e coordinarsi per promuovere sul territorio iniziative idonee a realizzare le finalità dell’Associazione, secondo le modalità previste nell’apposito Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  •  l’Assemblea;
  •  il Consiglio Direttivo;
  •  il Presidente del Consiglio Direttivo;
  •  il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea

Art. 15. L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e dai soci onorari. I soci possono farsi rappresentare da altri soci purché questi non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

Ogni socio può rappresentare al massimo due altri soci.

Art. 16. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 aprile mediante comunicazione – scritta o per via telematica (e-mail) – diretta a ciascun socio, non oltre il trentesimo giorno prima di quello fissato per l’Assemblea.

L’Assemblea:

  • stabilisce le linee di indirizzo dell’Associazione e delibera sui programmi delle attività sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  • approva il conto dell’esercizio consuntivo e preventivo e le relative relazioni illustrative predisposte dal Consiglio
  • determina, tra 5 e 9, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo: prende atto del nominativo del Consigliere rappresentante del Masci designato dal Consiglio Nazionale del Masci ed elegge gli altri componenti del Consiglio tra i soci dell’Associazione;
  • stabilisce l’importo minimo della quota associativa;
  • delibera su ogni altro argomento e proposta all’Ordine del Giorno, attribuiti alla sua competenza dallo statuto;
  • decide sui ricorsi in merito all’ammissione ed alla decadenza dei soci;
  • elegge i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno tra una terna proposta dal Consiglio Nazionale del Masci. La funzione di Presidente sarà svolta da chi avrà ottenuto più voti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione e su qualsiasi grave argomento qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata su eventuale domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, o per particolari motivi, dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.

Ove sussistano particolari esigenze di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a quindici giorni.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 17. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea delibera sugli argomenti all’O.d.G. con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti; i voti contrari e gli astenuti sono computati insieme.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessaria  la presenza, di persona o per delega, di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la nomina del Consiglio Direttivo il voto viene espresso dai soci a scrutinio segreto; ogni socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze tra i nominativi di quanti si siano resi disponibili per la nomina in Consiglio Direttivo. Risultano eletti, nel numero stabilito, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità per l’ultimo eletto, quello che sia socio onorario ovvero, in subordine, il socio più anziano.

Per la nomina dei Revisori dei conti si procede in maniera analoga, potendo ogni socio esprimere una sola preferenza. Non possono essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18. L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento e su tutto quanto altro demandato ad essa per legge e per Statuto.

L’Ordine del Giorno è definito dal Consiglio Direttivo. I soci, almeno in numero di dieci, possono chiedere l’iscrizione di argomenti all’O.d.G. dell’Assemblea facendo pervenire la richiesta, sottoscritta, al Collegio Direttivo. Saranno accolte le richieste pervenute entro il giorno prima della convocazione.

Art. 19. Per il suo svolgimento, l’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario di Assemblea e due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. A cura del Segretario viene redatto un processo verbale delle riunioni di Assemblea, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed è composto, secondo quanto stabilito dall’assemblea dei soci, da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri effettivi con diritto di voto, comprensivi del rappresentante del Masci.

Il Consiglio Direttivo può cooptare fino ad un massimo di cinque membri anche non soci, aventi particolari competenze, senza diritto di voto e con funzioni consultive.

In caso di dimissioni, scadenza o decesso di un membro, il Consiglio Direttivo provvede, alla prima riunione utile, alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti o, in alternativa ovvero per impossibilità o diniego dello stesso, cooptando un altro socio, che resta in carica sino alla prima Assemblea annuale.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Responsabile per la Tesoreria. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell’Associazione.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno da un numero di Consiglieri pari al totale meno due, e comunque almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine al bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo, all’amministrazione della quota sociale, per stabilire l’entrata dei soci e per la nomina eventuale dei soci emeriti ed onorari.

Il Consiglio direttivo è convocato per scritto o per via telematica, con avviso inviato almeno quindici giorni prima della data di riunione, salvo motivi di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri pari al totale meno due, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Per le riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente nomina un Segretario verbalizzatore. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:

  • la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e la redazione del relativo Ordine del Giorno;
  • l’assunzione dei dipendenti determinandone la forma contrattuale e la retribuzione;
  • la stipula di convenzioni, partenariati ed accordi con organismi terzi;
  • la compilazione del il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, che è proposto alla approvazione dell’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
  • la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
  • la deliberazione sul recesso o l’esclusione dei soci per motivata causa.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è eletto dai Consiglieri, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente:

  • rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  • presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Spetta al Presidente dirimere in prima istanza le eventuali controversie tra soci.

Il Presidente ed il Responsabile della Tesoreria hanno potestà di firma per l’eventuale conto corrente bancario o postale dell’Associazione.

In caso di dimissioni o di decesso subentra in carica e con gli stessi poteri il Vice-Presidente, il quale entro tre mesi provvede a completare il Consiglio Direttivo ed a convocarlo per la nomina del nuovo Presidente.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 25. La gestione economica dell’Associazione è controllata dal Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci di cui uno tra una terna di nominativi indicati dal Masci; i Revisori dei conti restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati; tra i tre Revisori eletti viene nominato Presidente chi ha ottenuto più voti.

I revisori dei conti devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci economici e finanziari annuali da presentare all’Assemblea per l’approvazione degli stessi; possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 26. DIRETTORE. L’Assemblea può decidere, in considerazione del volume di attività dell’Associazione, l’opportunità di nominare un direttore. La nomina e  spetta all’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il direttore non può essere scelto tra i consiglieri. Il Direttore è invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. Previa apposita delibera del Consiglio, il direttore può essere delegato ad operare sui conti correnti dell’Associazione. Il direttore sovraintende alle attività degli uffici dell’associazione ferme restando le responsabilità dei singoli addetti e fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo degli organi elettivi dell’associazione.

Scioglimento dell’associazione

Art. 27. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno  tre quarti degli iscritti. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio alle norme generali

Art. 28. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alla L. 460/1997 e al Codice Civile.

Controversie

Art. 29. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, qualora non risolte in prima istanza dal Presidente, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri di volta in volta estratti a sorte tra tutti i soci regolarmente iscritti – esclusi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti – dal Presidente alla presenza del Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedere. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30. Per ogni controversia giudiziaria si elegge come competente il Foro di Roma.

Norma transitoria

Art. 31. L’attuale Consiglio Direttivo resta in carica fino alla fine del mandato. A questo verrà aggiunto un membro nominato dal Consiglio Nazionale del Masci.

Il collegio dei Revisori dei Conti resta in carico fino alla fine del mandato.

Roma, 24 Maggio 2008

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