Tavola rotonda L.125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” tra Istituzioni e Società Civile

pdfInvito Tavola Rotonda L.125 19-6-2015

pdfConvocazione Inter-Tavoli CCCD 19-6-2015

 

La riunione Inter-Tavoli che si svolgerà il 19 Giugno nel pomeriggio sarà un momento importante di confronto e progettazione partecipata per tutto il Comitato Cittadino.

Si sottolinea l’importanza anche della Tavola rotonda che si svolgerà la mattina per il grande contributo dato dal Comitato con la formulazione  sottoriportate delle domande per i relatori

Domande iniziali per i relatori della Tavola Rotonda

 Queste domande sono state preparate dal Tavolo Nuova Cooperazione e dalla Commissione permanente del Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata di Roma con l’intenzione di dare inizio ad un primo giro di interventi sulla L. 125 da parte dei relatori nella Tavola rotonda.

Abbiamo riassunto le nostre riflessioni riguardo alle 5 parti (Capi) in cui si divide la L.125. Per ciascun Capo, riportiamo sia la riflessione generale (in grassetto), sia le questioni più dettagliate. Ciascun relatore può segnalare gli argomenti generali o di dettaglio a cui è maggiormente interessato a rispondere, concordandoli con gli organizzatori.Alcune domande si configurano come suggerimenti o richieste da considerare nell’elaborazione di regolamenti attuativi o di linee guida.

 

Capo I :           PRINCIPI  FONDAMENTALI E FINALITÀ

La dimensione dell’educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione dei cittadini (sia in Italia che nei paesi partner) è indicata nei principi ma poi non viene sviluppata in nessun modo.

In particolare (riferimento all’articolo 1.4) si chiede di esplicitare attraverso quali forme si pensa di educare, sensibilizzare e far partecipare tutti i cittadinialla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Nella scelta dei paesi partner, si ha il timore che seguendo criteri internazionali si perda l’opportunità di cooperare con aree del mondo che non rientrano in detti criteri, ma con le quali l’Italia e la società civile ha costruito legami forti.

In particolare (articolo2.1), poiché l’azione italiana sarà rivolta verso quei paesiindividuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte, si richiede flessibilità e possibilità di apertura per paesi partner con criteri aggiuntivi (legame da ricercare nelle aree tematiche o altro).

Si segnala la scarsa attenzione al legame tra migrazione e cooperazione (presente solo nell’apertura alle associazioni di migranti) con il rischio di confondere politiche di sviluppo con politiche di emergenza.

In particolare (articolo 2.5), si chiede che la dichiarazione “gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzatiper il finanziamento o lo svolgimento di attività militari” venga interpretata in sede di regolamenti attuativi o linee guida anche nel senso di non finanziare politiche repressive o contenitive del fenomeno della migrazione dai paesi terzi che richiedano l’uso della forza.

 

Capo II :          AMBITI DI APPLICAZIONE

Le iniziative a dono in ambito bilaterale terranno conto delle espressioni della società civile operante nei Paesi partner, ma non è chiaro se sono le organizzazioni a cui è dedicato l’art. 26.

In particolare (articolo 7.3) si chiede che i soggetti della società civile siano gli stessi inclusi della lista delle organizzazioni riconosciute dal Ministero, e che questa sia condivisa con le rappresentanze decentrate dell’Agenzia o gli altri uffici pubblici(Ref. Art. 17.7).Qual è l’autorità cui spetta l’approvazione di tali iniziative?

 

Capo III :         INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo non prevede una reale partecipazione alla sua redazione, rischia di essere un atto solo governativo. Anche il Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, in base al decreto che lo istituisce, di fatto può solo approvarlo.

Considerando questo, con riferimento all’articolo 12, si chiede che il Documento triennale di programmazione e di indirizzo e la relazione sulle attività di cooperazione siano resi pubblici, come è previsto per la banca dati da parte dell’Agenzia e che vengano redatti dopo una consultazione previa della società civile.

 

Capo IV :        AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Siamo profondamente preoccupati per come sono introdotti i privati nella Cooperazione allo Sviluppo, dal momento che non sono sottoposti agli stessi controlli previsti per la società civile e hanno più spazi.

In particolare, con riferimento all’articolo 17:

  • per quanto asserito al punto 2 si chiede la partecipazione anche della società civile nell’ affiancare/partecipare a forme di partenariato con privato.
  • per quanto asserito al punto 3 si chiedono chiarimenti sulle iniziative che possono essere finanziate da soggetti privati. Di quali iniziative si parla? E soprattutto, quali sono gli strumenti per garantire che l’Agenzia non si faccia promotrice degli “interessi” (in senso negativo) dei soggetti privati?

 

Capo VI :        SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

Sempre con riferimento ai privati, riteniamo che debbano essere esplicitate in forma chiara e verificabile le modalità per controllarne il rispetto dei principi della legge in oggetto, degli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e sulle clausole ambientali, nonché delle norme internazionali sui diritti umani e dei popoli in tema di investimenti internazionali.

In particolare, (art. 27 “Soggetti aventi finalità di lucro”), si richiede, per una questione di equità di trattamento con Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, che nei decreti attuativi o nelle linee guida vengano specificati, in modo chiaro e verificabile, i criteri in base ai quali sarà possibile concedere crediti agevolati per la costituzione o il finanziamento di imprese miste nei Paesi partner, come previsto ai punti 3a e 3b.

 

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